Quali sono le tipologie di danno?
L’articolo 2054 del codice civile italiano recita che “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Questa norma apre una moltitudine di possibilità a chi abbia subito un danno per colpa o responsabilità di terzi a chiedere il giusto risarcimento ed indennizzo.
Sono molteplici le tipologie di danno per il risarcimento da incidente stradale mortale in favore dei prossimi congiunti, conviventi e altri soggetti:
- I danni morali.
- I danni patrimoniali.
- Danno da morte “iure hereditatis”.
- Danno da perdita della vita (giurisprudenza recente) “iure Hereditatis”.
- Il danno esistenziale.
Come viene calcolato il risarcimento danni?
Mission Refund
1. Specializzazione esclusiva
(omicidio stradale o sul lavoro e danno da morte);
2. Pagamento di tutte le spese
funerarie / peritali / legali / psicologiche etc. (Non richiesti ai clienti neanche in caso di mancato risarcimento);
3. Esperienza
tempi rapidi e giusto risarcimento;
4. Gratuità dell’assistenza.
Assistenza gratuita
5. L’assicurazione paga
Il risarcimento (es. € 100.000,00)
€ 100.000,00
Risarcimento effettivo del parente
Gli onorari (es. € 10.000,00 + IVA)
Nessuna % dal risarcimento del parente
Studio legale / infortunistico generico
1. Generalità delle materie trattate
(risarcimento danni / malasanità / usura bancaria etc.);
2. Nessun pagamento di spese
In alcuni casi, solo anticipazioni di costi,
poi richiesti ai clienti;
3. Inesperienza
Tempi lunghi e risarcimento inadeguato;
4. Costi successivi
Costi successivi al risarcimento.
5. L’assicurazione paga
Il risarcimento (es. € 70.000,00)
€ 61.860,00 risarcimento effettivo del parente, in quanto si trattengono una percentuale.
Gli onorari (es. € 7.000,00 + IVA)
% da risarcimento per gestione pratica + € 7.000,00 + IVA = € 14.000,00 + IVA
Chi ha diritto al risarcimento in caso di incidenti stradali mortali?
Ha diritto al risarcimento nella sua componente morale, ciascun danneggiato che abbia avuto uno stretto rapporto affettivo con la vittima di un incidente stradale.
Il risarcimento del danno a seguito di un incidente stradale mortale ai congiunti della vittima quindi, non può essere uguale per tutti gli aventi diritto, ma deve necessariamente essere personalizzata, considerando tutte le circostanze del caso e la diversa incidenza dell’improvvisa e definitiva interruzione del rapporto familiare e relativamente ad ogni singolo congiunto. Saranno perciò titolari di detto risarcimento gli ascendenti ed i discendenti in linea diretta anche di secondo grado (quando sia provato in modo inequivocabile lo stretto legame affettivo), i fratelli, i conviventi, i figli adottivi.
Altri legami di parentela possono far nascere il diritto al risarcimento ove sia provato in modo inequivocabile lo stretto legame affettivo, la convivenza e l’assenza di altri familiari in vita.
Ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una somma di entità proporzionata alla durata e all’intensità del vissuto, alla composizione del restante nucleo che può prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo sia all’età della vittima primaria che a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e di sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto.