In Italia, ogni anno migliaia di persone diventano vittime della strada a causa di incidenti stradali. Questi eventi tragici lasciano un impatto profondo non solo sulle vittime stesse ma anche sui loro amici e familiari.
Affrontare la situazione può essere travolgente, ma è importante sapere come comportarsi e come accedere ai risarcimenti danni. Non tutti sanno, infatti, dell’esistenza del cosiddetto Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, un organismo atto a tutelare proprio chi viene danneggiato da un incidente stradale.
Questo fondo però prevede la copertura solo per determinati incidenti. Vediamo insieme quali.
Risarcimento vittime della strada
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada contiene una piccola percentuale di tutto il denaro che gli automobilisti versano, nel momento in cui sottoscrivono una polizza Rc auto. Ma chi può usufruirne? E in quali circostanze?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada prevede un risarcimento per incidenti causati da:
- Veicoli non identificati: i tristemente famosi pirati della strada;
- Veicoli non assicurati: ovvero i mezzi che, una volta identificati, risultano circolare senza copertura assicurativa;
- Veicoli che circolano senza il permesso del proprietario del mezzo: come nel caso di macchine rubate;
- Veicoli stranieri con targa non più valida;
- Veicoli la cui assicurazione fa riferimento ad una compagnia in fase di fallimento.
Un tragico esempio è avvenuto solo pochi giorni fa a Granarolo in provincia di Bologna. Un automobilista è stato investito e ucciso da un’auto sconosciuta che è poi sfuggita nella notte senza prestare soccorso.
Sebbene i fatti siano ancora in fase di accertamento, in questo caso sembrano configurarsi i requisiti per una richiesta di risarcimento danni al Fondo di Garanzia. Negli anni, Mission Refund ha risolto molti casi come questo, gestendo il risarcimento con il fondo per le vittime della strada.
La somma del risarcimento varia a seconda del massimale previsto per legge al momento del sinistro. Nello specifico, se l’incidente è avvenuto dopo l’11 giugno 2022, il massimale è di:
- 6.450.000,00 € nel caso di danni alle persone;
- 1.300.000,00 € nel caso di danni alle cose.
Se invece il sinistro è avvenuto prima dell’11 giugno 2017, il massimale è di:
- 6.070.000,00 € per i danni alle persone;
- 1.220.000,00 € per i danni alle cose.
Chi risarcisce e come fare richiesta?
Il risarcimento danni per le vittime della strada avviene tramite diverse compagnie assicurative, designate come intermediari dal Fondo stesso. Nello specifico, le compagnie sono suddivise per regioni in questi modo:
- Allianz: Lombardia, Lazio, Marche e Puglia;
- Generali: Friuli-Venezia Giulia e Campania;
- UnipolSai: Trentino-Alto Adige, Toscana, Emilia Romagna, Repubblica di San Marino, Abruzzo, Molise e Sicilia;
- Cattolica: Veneto e Basilicata;
- Sara: Umbria e Calabria;
- Reale Mutua: Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria e Sardegna.
Le modalità di invio della richiesta di risarcimento variano a seconda della compagnia assicurativa di riferimento. In generale, la domanda può essere presentata via posta, con raccomandata a.r. o PEC, o tramite il sito internet dell’assicurazione, nell’apposita sezione del sito. Inoltre, una copia della richiesta deve essere inviata alla Consap, a titolo conoscitivo.
Una volta che il risarcimento è stato liquidato, la compagnia che lo ha elargito può rivalersi sul responsabile del sinistro, qualora quest’ultimo venga identificato. Il colpevole sarà quindi obbligato a versare la somma pagata al danneggiato dall’assicurazione, a titolo di risarcimento.
Quando la richiesta di risarcimento non è valida?
Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada considera la richiesta di risarcimento solamente nel caso in cui il richiedente sia in grado di dimostrare, con prove certe, di non essere stato in grado di riconoscere il pirata della strada che ha causato l’incidente.
Al fine di evitare frodi assicurative, infatti, non è sufficiente inoltrare la richiesta, ma deve provare di non aver potuto riconoscere il danneggiante per delle cause esterne, non a lui imputabili.
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